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— Shag&Love

Statuto

Associazione di promozione sociale ente del terzo settore.

ART. 1 – Denominazione, Sede e Durata

È costituito, nel rispetto del Codice civile, della legge del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato «Shag&Love a.p.s», che assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L’associazione ha sede legale in via delle Cave n. 88, nel Comune di Roma (RM). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione Shag&Love a.p.s è una associazione di promozione sociale, che opera in base alle previsioni del D. Lgs. 117/2017 («Codice del Terzo Settore») nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile. L’Associazione ha durata illimitata, nel rispetto della normativa di settore, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 2 – Statuto e Scopo

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L’Associazione è apartitica ed opera nel rispetto dei principi della Costituzione italiana – quali la democraticità ed uguaglianza nella struttura, le pari opportunità tra uomini e donne anche nell’elettività delle cariche associative, la libertà e la dignità dell’uomo, la gratuità delle cariche sociali – con lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura e all’inclusione sociale. Realizza l’inclusione sociale e la diffusione della cultura attraverso l’organizzazione di festival e anteprime, eventi, degustazioni enogastronomiche, promozione e valorizzazione del territorio e del turismo, insegnamento della danza, diffusione della cultura dell’arte e dell’enogastronomia; organizzazione di seminari, workshop, proiezioni, master di formazione, tutela dei diritti dei consumatori; workshop di architettura, allestimento, design, artigianato e moda; creazione di allestimenti scenografici, cineforum, mostre d’arte, design ed architettura, seminari sul cinema e la sua storia, sulla musica e la sua storia, competizioni di danza, di arte, di cinema, musica ed enogastronomiche; sviluppo dell’editoria, cura dell’edizione di stampe periodiche su base locale, regionale, nazionale, europea ed internazionale, gestione, sviluppo e promozione di attività editoriali, radiotelevisive ed informative, creazione di video, montaggio, realizzazione e produzione di videoclip musicali; attività progettuale.

ART. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – Attività di interesse generale

L’organizzazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t).

ART. 5 BIS – Attività diverse

L’Associazione può perseguire, altresì, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente articolo, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e nel rispetto delle disposizioni attuative del decreto interministeriale n. 177 del 26 luglio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ss.mm.ii.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Altre iniziative utili al raggiungimento degli scopi prescritti dall’Associazione potranno essere decise in base alle esigenze ed alle necessità della struttura organizzativa. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini, potrà partecipare a Consorzi nazionali ed internazionali, ad Associazioni temporanee o ad altre Associazioni e Società con oggetto analogo o complementare al proprio.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, condizioni e limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi.

ART. 6 – Ammissione

Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato; la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento annuale delle quote associative. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola; l’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, con solo voto consultivo e non vincolante e non tenuti al pagamento della quota.

Sono previste tre categorie di soci:

  • ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
  • sostenitori: coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  • benemeriti: persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile (art. 35), non è rimborsabile e non è rivalutabile.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali, previa richiesta via e-mail al segretario dell’associazione;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno 1 anno nel libro degli associati (ciascun associato ha diritto ad un voto).

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8 – Recesso ed esclusione del socio

La qualità di socio si perde:

  1. per decesso;
  2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
  4. per esclusione;
  5. a seguito di scioglimento dell’Associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità nei casi 1), 2) e 3) è deliberata dal Consiglio Direttivo; in caso di esclusione, la delibera deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha 30 giorni per fare ricorso all’Assemblea.

ART. 9 – Organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci;
  • Organo di amministrazione / Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Vice-presidente;
  • Tesoriere;
  • Segretario;
  • Organo di Controllo;
  • Revisore legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 10 – Assemblea Ordinaria: convocazione, validità, funzioni e compiti

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentito il voto per delega (massimo due deleghe per socio). Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, normalmente per alzata di mano; per l’elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea. È possibile partecipare mediante mezzi di telecomunicazione. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 7;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

ART. 11 – Assemblea Straordinaria

L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta se ne verifichi la necessità nonché per: deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione. Per le modifiche statutarie delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 – Organo di amministrazione / Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall’Assemblea; si rinnova ogni cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. È convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante annuncio scritto inviato per posta, fax o posta elettronica e avviso da affiggere nella Sede almeno 10 giorni prima. Le riunioni sono valide con la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con votazioni palesi salvo i casi riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
  • elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
  • nomina il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea, per l’approvazione, la relazione, il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio trascorso e il bilancio preventivo per l’anno in corso;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 7.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti; esaurita questa, indice elezioni suppletive.

ART. 14 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione; egli rappresenta l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione. Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 

ART. 14 BIS – Organo di controllo

L’organo di controllo (anche monocratico) è obbligatorio quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. L’organo di controllo verifica la gestione contabile, la gestione della cassa e il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore.

L’assemblea dei soci nomina i componenti dell’organo di controllo, che devono essere professionisti indipendenti e qualificati. Ad essi si applica l’art. 2399 del codice civile e devono essere scelti tra le categorie di cui all’art. 2397 co. 2 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i requisiti ex art. 2397 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 15 – Revisore dei conti

È nominato, solo al superamento dei limiti di legge previsti, nei casi di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative e contributi di simpatizzanti;
  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
  6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  7. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il patrimonio sociale è costituito da beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Le quote sociali sono intrasferibili; in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota rimane di proprietà dell’Associazione.

ART. 17 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 – Bilancio sociale

È redatto nei casi e nei modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – Personale retribuito

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 20 – Norme sul volontariato

A) Dei volontari e dell’attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’Associazione deve iscrivere i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, e assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

B) Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, solo quando necessario; in ogni caso il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 – I libri sociali

L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.